(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 23)
                               ART. 23 
 
 
                     (Sistemi turistici locali) 
 
 
1. Si definiscono  sistemi  turistici  locali  i  contesti  turistici
omogenei o integrati, comprendenti ambiti  territoriali  appartenenti
anche a regioni diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di
beni culturali, ambientali e di  attrazioni  turistiche,  compresi  i
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,  o  dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. ((2)) 
2.  Gli  enti  locali  o  soggetti  privati,  singoli  o   associati,
promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di
concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di
categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati. ((2)) 
3. Nell' ambito  delle  proprie  funzioni  di  programmazione  e  per
favorire l'integrazione tra politiche  del  turismo  e  politiche  di
governo  del  territorio  e  di  sviluppo   economico,   le   regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  del  titolo  II,  capo
III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a  riconoscere  i
sistemi turistici locali di cui al presente articolo. 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".