(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 27)
                               ART. 27 
 
 
                        (Fondo buoni vacanze) 
 
 
  1. Presso il Dipartimento per  lo  sviluppo  e  competitivita'  del
turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista  dall'articolo
2, comma 193, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  seguito
denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono: 
    a) risparmi  costituiti  da  individui,  imprese,  istituzioni  o
associazioni   private   quali   circoli   aziendali,    associazioni
non-profit, banche, societa' finanziarie; 
    b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni  e  liberalita',
erogati da soggetti pubblici o privati; 
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N.  5  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
  2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta  del
sistema turistico nazionale  con  appositi  decreti,  di  natura  non
regolamentare, del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' per  l'erogazione  di  buoni  vacanza  da  destinare  ad
interventi di solidarieta' in favore delle fasce sociali piu' deboli,
anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei
flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che
non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.