(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 30)
                               ART. 30 
 
 
                  (Turismo con animali al seguito) 
 
 
1. Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei
servizi   turistici   a   favore   dei   visitatori   nazionali    ed
internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad  agevolare
e favorire l'accesso ai servizi  pubblici  e  nei  luoghi  aperti  al
pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. ((2)) 
2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lo  Stato  promuove  la  fattiva
collaborazione tra  le  autonomie  locali,  gli  enti  pubblici,  gli
operatori turistici, le associazioni di tutela del settore. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".