(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 31)
                               ART. 31 
 
 
                          (Turismo nautico) 
 
 
1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia  di
tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti  di
fruizione  delle  aree  naturali  protette,  la  realizzazione  delle
strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica  da
diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale,  pur
se ricorrente, mediante impianti di  ancoraggio  con  corpi  morti  e
catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di  servizi
complementari, per la quale sia stata assentita, nel  rispetto  della
disciplina  paesaggistica   e   ambientale,   concessione   demaniale
marittima o  lacuale,  anche  provvisoria,  non  necessita  di  alcun
ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando  la
quantificazione del canone in base  alla  superficie  occupata.  Sono
comunque fatte salve le competenze regionali in  materia  di  demanio
marittimo, lacuale e fluviale.