(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 37)
                               ART. 37 
 
       (( (Onere della prova e divieto di fornire informazioni 
                          ingannevoli). )) 
 
  ((1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di
informazione  di  cui  alla  presente  sezione  e'   a   carico   del
professionista. 
  2. E' fatto comunque divieto di  fornire  informazioni  ingannevoli
sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al viaggiatore)).