ART. 37 (( (Onere della prova e divieto di fornire informazioni ingannevoli). )) ((1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del professionista. 2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al viaggiatore)).