(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 58)
                               ART. 58 
 
 
      (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia) 
 
 
  1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti,
che  operano  nel  settore  del  turismo,  con  la  politica   e   la
programmazione nazionale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  istituito  il
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia,  di  seguito
denominata  Comitato.  Con  il  medesimo  decreto  sono  regolati  il
funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 
  2. Il Comitato e' presieduto,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare  un  suo
rappresentante. Il decreto di istituzione del  Comitato  assicura  la
rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e  privati  operanti  nel
settore turistico. 
  3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: 
    a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate  a
garantire i servizi del turista; 
    b)  accordi  di  programma  con  le  regioni  e  sviluppo   della
strutturazione  turistica  sul  territorio  progetti  di   formazione
nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; 
    c)  sostegno  ed  assistenza  alle  imprese  che   concorrono   a
riqualificare l'offerta turistica nazionale; 
    d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel  settore  turistico,
all'interno confini nazionali, con particolare  riguardo  ai  sistemi
turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari  opportunita'
di propaganda ed una comunicazione unitaria; 
    e)  organizzazione  dei  momenti  e  degli  eventi  di  carattere
nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano  territori,  soggetti
pubblici e privati; 
    f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e  comuni  e  le
istituzioni di governo; 
    g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 
  4. L'istituzione ed il funzionamento del  Comitato  non  comportano
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione
e' a titolo gratuito.