(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 60)
                               ART. 60 
 
 
(Attestazione Medaglia al merito del turismo  per  la  valorizzazione
                     dell'immagine dell'Italia) 
 
 
1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito  del  turismo
per  la  valorizzazione  dell'immagine   dell'Italia,   destinata   a
tributare un giusto riconoscimento alle  persone  che,  per  il  loro
impegno e valore professionale, nonche' per la qualita' e durata  dei
servizi resi,  hanno  efficacemente  contribuito  allo  sviluppo  del
settore turistico ed alla valorizzazione e  diffusione  dell'immagine
dell'Italia nel mondo. 
2. A tali fini,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
Ministro delegato  disciplina,  con  proprio  decreto  sul  quale  e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  le  modalita'
organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione,
da  rilasciare  sulla  base   di   criteri   oggettivi   di   agevole
verificabilita' individuati con riferimento ai parametri  di  cui  al
comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero  massimo
di imprese da premiare ogni anno.