(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 68)
                               ART. 68 
 
 
                       (Assistenza al turista) 
 
 
  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura  l'assistenza  al
turista, anche attraverso  call  center.  E'  altresi'  istituito  lo
sportello del turista, attivo ai recapiti e negli  orari,  comunicati
sul  sito  istituzionale,  presso  il  quale  le  persone  fisiche  e
giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli
interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei
confronti  di  imprese  ed  operatori  turistici  per  l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 
  2. Ai fini di assistenza il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni  in
ordine ai diversi servizi previsti per i  turisti,  anche  attraverso
l'individuazione  di  denominazioni  standard,   da   attribuirsi   a
strutture pubbliche che operano in tale settore. E'  fatta  salva  la
possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria  e
paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28. 
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere la istituzione di sportelli del  turista  la  cui  gestione
puo' essere delegata agli enti locali. 
                                                                ((2)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".