(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 7)
                               ART. 7 
 
 
                        (Percorsi formativi) 
 
 
  1.  Allo  scopo  di  realizzare  percorsi   formativi   finalizzati
all'inserimento lavorativo nel  settore  del  mercato  turistico  dei
giovani  laureati  o  diplomati,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  o  il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i   Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e  della  gioventu',  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e'  autorizzato,  nell'ambito  delle
risorse allo scopo disponibili a legislazione  vigente,  a  stipulare
accordi   o   convenzioni   con   istituti   di   istruzione,   anche
universitaria,  con  altri  enti  di  formazione  e  con  gli  ordini
professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione
dei giovani operatori.