(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 8)
                               ART. 8 
 
 
                          (Classificazione) 
 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto   legislativo,   nonche',   in
particolare, ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale
di cui all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: 
    a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; 
    b) strutture ricettive extralberghiere; 
    c) strutture ricettive all'aperto; 
    d) strutture ricettive di mero supporto. 
  2. Per attivita' ricettiva  si  intende  l'attivita'  diretta  alla
produzione di servizi per l'ospitalita'  esercitata  nelle  strutture
ricettive. Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente
alla prestazione  del  servizio  ricettivo,  la  somministrazione  di
alimenti e bevande alle persone  alloggiate,  ai  loro  ospiti  ed  a
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva  in  occasione  di
manifestazioni  e  convegni  organizzati,  nonche'  la  fornitura  di
giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e  di  registrazione
audiovisiva o strumenti informatici,  cartoline  e  francobolli  alle
persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso  esclusivo  di  dette
persone, attrezzature e strutture  a  carattere  ricreativo,  per  le
quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia  di  sicurezza.
Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche
la licenza per la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  per  le
persone non alloggiate nella  struttura  nonche',  nel  rispetto  dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, per le  attivita'  legate
al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. 
  3. E' fatto  divieto  ai  soggetti  che  non  svolgono  l'attivita'
ricettiva, disciplinata dalle  previsioni  di  cui  al  comma  2,  di
utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale,  nell'insegna
e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche  telematica,
parole e locuzioni, anche in  lingua  straniera,  idonee  ad  indurre
confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le
violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria. 
                                                                ((2)) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80  (in
G.U. 1a s.s.  11/4/2012,  n.  15),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  23
maggio 2011, n.  79  (Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, a  norma  dell'articolo  14  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche'  attuazione  della  direttiva
2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo  termine,  contratti  di
rivendita e di scambio), nella parte in  cui  dispone  l'approvazione
dell'art. 1,  limitatamente  alle  parole  «necessarie  all'esercizio
unitario  delle  funzioni  amministrative»  e  «ed  altre  norme   in
materia», nonche' degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma  1,  12,  13,
14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1,  68  e
69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".