Art. 3 
 
 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
           286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    
    a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
      «Il permesso di soggiorno per motivi  umanitari  e'  rilasciato
dal  questore  secondo  le  modalita'  previste  nel  regolamento  di
attuazione.»; 
    
    b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «ovvero  allo  straniero  identificato  durante  i
controlli della  polizia  di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio
nazionale»; 
    
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 2: 
        a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal  prefetto»  sono
inserite le seguenti: «, caso per caso,»; 
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in  assenza
della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma  1-bis,  o  senza
avere richiesto il permesso  di  soggiorno  nel  termine  prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero  quando  il
permesso di soggiorno e'  stato  revocato  o  annullato  o  rifiutato
ovvero e' scaduto da piu' di  sessanta  giorni  e  non  ne  e'  stato
chiesto il rinnovo ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3,  della
legge 28 maggio 2007, n. 68;»; 
      2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
        «2-ter.  L'espulsione   non   e'   disposta,   ne'   eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'  adottato,  nei
confronti dello  straniero  identificato  in  uscita  dal  territorio
nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica: 
          a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),  ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
          b) quando sussiste il rischio di  fuga,  di  cui  al  comma
4-bis; 
          c) quando la domanda di  permesso  di  soggiorno  e'  stata
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
          d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero  non
abbia osservato il termine concesso per la  partenza  volontaria,  di
cui al comma 5; 
          e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure
di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 
          f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; 
          g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»; 
    
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui  al  comma  4,
lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze  da
cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero
possa sottrarsi  alla  volontaria  esecuzione  del  provvedimento  di
espulsione: 
          a) mancato possesso del passaporto  o  di  altro  documento
equipollente, in corso di validita'; 
          b) mancanza di idonea documentazione atta a  dimostrare  la
disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente
rintracciato; 
          c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita'; 
          d) non avere ottemperato ad uno  dei  provvedimenti  emessi
dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'
dell'articolo 14; 
          e) avere violato anche una delle misure  di  cui  al  comma
5.2.»; 
    
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5.  Lo   straniero,   destinatario   di   un   provvedimento
d'espulsione,   qualora   non    ricorrano    le    condizioni    per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma  4,  puo'
chiedere al prefetto, ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione,  la
concessione  di  un  periodo  per  la  partenza   volontaria,   anche
attraverso programmi di rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui
all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo  caso,  con  lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a  lasciare
volontariamente il territorio nazionale, entro  un  termine  compreso
tra  7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'  essere  prorogato,   ove
necessario, per un  periodo  congruo,  commisurato  alle  circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata  del  soggiorno  nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali,  nonche'  l'ammissione  a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di  cui  all'articolo
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. Le  disposizioni  del  presente
comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario  di  un
provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»; 
      6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
        «5.1. Ai fini dell'applicazione  del  comma  5,  la  questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della  facolta'
di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante  schede
informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
        5.2.  Laddove  sia  concesso  un  termine  per  la   partenza
volontaria, il  questore  chiede  allo  straniero  di  dimostrare  la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti
lecite, per un importo proporzionato al  termine  concesso,  compreso
tra una e tre mensilita'  dell'assegno  sociale  annuo.  Il  questore
dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna  del
passaporto o altro documento equipollente in corso di  validita',  da
restituire al momento della partenza; b)  obbligo  di  dimora  in  un
luogo preventivamente  individuato,  dove  possa  essere  agevolmente
rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con
provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito
con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini
dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue
l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le
modalita' previste all'articolo 14.»; 
      7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei  casi  previsti
al comma 4»; 
      8)  al  comma  13  le  parole:  «Lo  straniero  espulso»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Lo  straniero   destinatario   di   un
provvedimento di espulsione»; 
      9) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
        «14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e
2, lettera  c),  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto  un  termine
superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata  tenendo  conto
di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il  singolo   caso.   Per   i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al
comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e  puo'  essere
revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che  fornisca  la
prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il  termine  di
cui al comma 5.»; 
    
    d) all'articolo 14: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Quando  non  e'  possibile  eseguire  con   immediatezza
l'espulsione   mediante   accompagnamento   alla   frontiera   o   il
respingimento, a causa di situazioni transitorie  che  ostacolano  la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento,  il
questore dispone  che  lo  straniero  sia  trattenuto  per  il  tempo
strettamente  necessario  presso  il  centro  di  identificazione  ed
espulsione piu' vicino,  tra  quelli  individuati  o  costituiti  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che  legittimano  il
trattenimento rientrano, oltre a  quelle  indicate  all'articolo  13,
comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'  di  prestare
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in
ordine alla sua  identita'  o  nazionalita'  ovvero  di  acquisire  i
documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Nei casi in  cui  lo  straniero  e'  in  possesso  di
passaporto o altro documento equipollente in  corso  di  validita'  e
l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1
e  2,  lettera  c),  o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  il  questore,  in  luogo  del
trattenimento di cui al comma 1,  puo'  disporre  una  o  piu'  delle
seguenti  misure:  a)  consegna  del  passaporto  o  altro  documento
equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della
partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo
di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha
effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone
con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su
istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere
modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di  cui  al  comma  3  da
parte  dell'autorita'  giudiziaria  competente  all'accertamento  del
reato. Qualora non sia  possibile  l'accompagnamento  immediato  alla
frontiera, con le modalita' di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  il
questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. »; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        «5. La convalida comporta la permanenza  nel  centro  per  un
periodo  di  complessivi  trenta   giorni.   Qualora   l'accertamento
dell'identita'  e  della  nazionalita'   ovvero   l'acquisizione   di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il  giudice,  su
richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue  l'espulsione
o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo  al  giudice.
Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate  al
comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga  del
trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il  questore  puo'
chiedere al giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.  Il
periodo  massimo  complessivo  di  trattenimento  non   puo'   essere
superiore a centottanta  giorni.  Qualora  non  sia  stato  possibile
procedere all'allontanamento,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione  al  rimpatrio
del  cittadino   del   Paese   terzo   interessato   o   di   ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento, di  volta  in  volta,  per  periodi  non  superiori  a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il  questore,  in  ogni  caso,  puo'  eseguire  l'espulsione   e   il
respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»; 
      4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
        «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale  dello
straniero  e  di  adottare  le   misure   necessarie   per   eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Stato
entro il termine di sette giorni, qualora  non  sia  stato  possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero  la
permanenza  presso   tale   struttura   non   ne   abbia   consentito
l'allontanamento dal  territorio  nazionale.  L'ordine  e'  dato  con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di  violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del  questore  puo'  essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua  richiesta,
della documentazione necessaria  per  raggiungere  gli  uffici  della
rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso
il titolo di viaggio.»; 
      5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
        «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al  comma  5-bis  e'
punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con  la  multa  da
10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione  disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se  lo  straniero,  ammesso  ai
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di  cui  all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da  6.000  a  15.000
euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma
5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4
e 5, salvo che lo straniero  si  trovi  in  stato  di  detenzione  in
carcere,  si  procede  all'adozione  di  un  nuovo  provvedimento  di
espulsione per violazione all'ordine di allontanamento  adottato  dal
questore  ai  sensi  del  comma  5-bis.  Qualora  non  sia  possibile
procedere  all'accompagnamento  alla  frontiera,  si   applicano   le
disposizioni  di  cui  ai  commi  1e  5-bis,nonche',  ricorrendone  i
presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»; 
      6) il comma 5- quater e' sostituito dal seguente: 
        «5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi  del
comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con
la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si  applicano,  in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»; 
      7) dopo il comma 5- quater e' inserito il seguente: 
        «5-quater.1. Nella valutazione della  condotta  tenuta  dallo
straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi
5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche  l'eventuale  consegna
all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la
cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del
provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»; 
      8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
        «5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui  agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo  28  agosto
2000, n. 274.»; 
      9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 
        «5-sexies.  Ai  fini  dell'esecuzione  dell'espulsione  dello
straniero denunciato ai sensi dei commi  5-ter  e  5-quater,  non  e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
medesimo  reato.   Il   questore   comunica   l'avvenuta   esecuzione
dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento
del reato. 
        5-septies. Il giudice, acquisita la  notizia  dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo
345 del codice di procedura penale.»; 
      10) al comma 7, le parole: «a  ripristinare  senza  ritardo  la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle  seguenti
: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il  trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»; 
    e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente: 
      «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il  Ministero
dell'interno, nei limiti delle risorse di  cui  al  comma  7,  attua,
anche  in  collaborazione  con  le  organizzazioni  internazionali  o
intergovernative esperte nel  settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti
locali e con  associazioni  attive  nell'assistenza  agli  immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il  Paese  di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi  terzi,  salvo  quanto
previsto al comma 3. 
      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed
assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di
cui all'articolo 19, comma 2, nonche' i criteri per  l'individuazione
delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma
1. 
      3. Nel caso in cui lo  straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza
ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. 
      4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal
questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
      5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  agli
stranieri che: 
        a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
        b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma
4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni  di  cui  all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e); 
        c) siano destinatari di un provvedimento di  espulsione  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale. 
      6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio  di  cui  al
comma 1  trattenuti  nei  Centri  di  identificazione  ed  espulsione
rimangono nel Centro fino alla  partenza,  nei  limiti  della  durata
massima prevista dall'articolo 14, comma 5. 
      7. Al  finanziamento  dei  programmi  di  rimpatrio  volontario
assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti : 
        a) delle risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,  di  cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; 
        b) delle risorse disponibili dei fondi  europei  destinati  a
tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»; 
    f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
      «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso
di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter
e 5-quater.»; 
    g) all'articolo 19: 
      1) nella rubrica, dopo le parole: «e  di  respingimento.»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «Disposizioni  in   materia   di   categorie
vulnerabili.»; 
    
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Il respingimento o  l'esecuzione  dell'espulsione  di
persone affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei  minori,  dei
componenti di famiglie monoparentali con  figli  minori  nonche'  dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche,  fisiche
o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con  le  singole
situazioni personali, debitamente accertate.». 
    
    
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 14- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.