Art. 5 Copertura finanziaria 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente: a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94; b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.