Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),  n.
3),  connesse  all'adeguamento  dei  centri  di  identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa  di  euro  16.824.813  per  l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente: 
    a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  30,  della
legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con  corrispondente
utilizzo di quota delle somme  disponibili  nel  conto  dei  residui,
relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono  versate  su
apposita  contabilita'  speciale  nell'anno   2011,   ai   fini   del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di  euro
40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.