Art. 2 
 
 
Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale 
 
  1.  Le  finalita'   di   cui   all'articolo   1   sono   perseguite
prioritariamente con le risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4 e  con  i  finanziamenti  a  finalita'
strutturale  dell'Unione  europea  e   i   relativi   cofinanziamenti
nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale  per
investimenti anche finalizzati, secondo le  modalita'  stabilite  per
l'impiego dei fondi comunitari,  a  rimuovere  le  disuguaglianze  di
capacita' amministrativa per l'equilibrata attuazione  del  Titolo  V
della Costituzione nonche' alle spese per  lo  sviluppo  ammesse  dai
regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri: 
  a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali e coinvolgimento del partenariato  economico-sociale
per  l'individuazione  delle  priorita'  e  per  l'attuazione   degli
interventi, tenendo conto delle specifiche realta' territoriali,  con
particolare riguardo alle  condizioni  socio-economiche,  al  deficit
infrastrutturale e ai diritti della persona; 
  b)  utilizzazione   delle   risorse   secondo   il   metodo   della
programmazione   pluriennale,   tenendo   conto    delle    priorita'
programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di  piani
organici  finanziati  con  risorse   pluriennali,   vincolate   nella
destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con  quelli  di
stabilita' finanziaria e assicurando in  ogni  caso  la  ripartizione
dell'85 per cento delle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4 alle regioni  del  Mezzogiorno  e  del
restante  15  per  cento  alle  regioni  del  Centro-Nord  anche  con
riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni  a
statuto speciale e alle isole minori; 
  c) aggiuntivita' delle risorse, che non possono essere  sostitutive
di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti  decentrati,
in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalita' previsto
per i fondi strutturali dell'Unione europea; 
  d) programmazione, organizzazione  e  attuazione  degli  interventi
finalizzate ad assicurarne la qualita', la tempestivita', l'effettivo
conseguimento  dei  risultati,  attraverso  il  condizionamento   dei
finanziamenti a  innovazioni  istituzionali,  la  costruzione  di  un
sistema di indicatori  di  risultato,  il  ricorso  sistematico  alla
valutazione degli  impatti  e,  ove  appropriato,  la  previsione  di
riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei  criteri
di concentrazione  territoriale  e  finanziaria  e  assicurando,  nei
confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati
coinvolti, le necessarie attivita' di  sorveglianza,  monitoraggio  e
controllo delle iniziative.