Art. 3 
 
 
    Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea 
 
  1. Il Ministro delegato per  la  politica  di  coesione  economica,
sociale e territoriale, di seguito  denominato: "Ministro  delegato",
cura il coordinamento  di  tale  politica  e  dei  relativi  fondi  a
finalita' strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti  con  i
competenti organi dell'Unione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto dei  poteri  e
delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro
delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con  gli  altri
Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti  di  indirizzo  e
quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione  europea
agli  Stati  membri,  assicurando   la   coerenza   complessiva   dei
conseguenti documenti di  programmazione  operativa  da  parte  delle
amministrazioni centrali e regionali. 
  3. Al fine di garantire  la  tempestiva  attuazione  dei  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma  1  e  l'integrale
utilizzo delle relative risorse dell'Unione  europea  assegnate  allo
Stato membro, il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove
necessario  e  nel  rispetto  delle  disposizioni   dei   regolamenti
dell'Unione europea,  le  opportune  misure  di  accelerazione  degli
interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non
in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.