Art. 5 
 
 
       Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  adottato  nell'anno  precedente  a
quello di inizio del  ciclo  di  programmazione  dei  fondi  europei,
determina,  in  relazione  alle   previsioni   macroeconomiche,   con
particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza  pubblica
e coerentemente con gli obiettivi programmati  di  finanza  pubblica,
l'ammontare  delle  risorse  da  destinare  agli  interventi  di  cui
all'articolo  4.  Con  riferimento  agli  esercizi   successivi,   il
Documento di economia e finanza puo' rideterminare l'ammontare  delle
risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado  di
realizzazione finanziaria e reale degli  stanziamenti  pregressi.  La
Nota di aggiornamento del Documento di  economia  e  finanza  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica  gli
obiettivi di convergenza economica delle  aree  del  Paese  a  minore
capacita'  fiscale,   con   particolare   riferimento   al   graduale
conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle  prestazioni  e
del livello  dei  costi  di  erogazione  dei  servizi  standardizzati
secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n.  42  del
2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di
convergenza, delle politiche di  coesione  e  della  spesa  ordinaria
destinata alle aree svantaggiate. 
  2. Sulla base di  quanto  indicato  dal  Documento  di  economia  e
finanza, la legge di stabilita'  relativa  all'esercizio  finanziario
che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale  di  programmazione
incrementa la dotazione finanziaria  del  Fondo,  stanziando  risorse
adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla
base  della   quantificazione   proposta   dal   Ministro   delegato,
compatibilmente con il rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica.  Allo  stesso  modo,  la  legge  di
stabilita' provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione
finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato  della
spesa. 
  3. La  legge  annuale  di  stabilita',  anche  sulla  scorta  delle
risultanze del sistema di monitoraggio unitario di  cui  all'articolo
6,  puo'  aggiornare  l'articolazione  annuale,  ferma  restando   la
dotazione complessiva del Fondo.  Trascorso  il  primo  triennio  del
periodo di riferimento, si puo' procedere alla  riprogrammazione  del
Fondo solo previa intesa in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo
pluriennale   di   programmazione,   con   delibera   del    Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  tenendo
conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma
Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi
allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonche' con
la Conferenza unificata, sentiti  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico: 
  a) gli  obiettivi  e  i  criteri  di  utilizzazione  delle  risorse
stanziate, le finalita' specifiche da perseguire,  il  riparto  delle
risorse tra  le  priorita'  e  le  diverse  macro-aree  territoriali,
nonche' l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici; 
  b)   i   principi   di   condizionalita',   ossia   le   condizioni
istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento,  che
devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi; 
  c) i criteri di ammissibilita' degli  interventi  al  finanziamento
riferiti in particolare: 
      1)  ai  tempi  di  realizzazione  definiti  per  settore,   per
tipologia  d'intervento,  di  soggetto  attuatore   e   di   contesto
geografico; 
  2) ai risultati attesi,  misurati  con  indicatori  che  soddisfino
requisiti di affidabilita'  statistica,  prossimita'  all'intervento,
tempestivita' di rilevazione, pubblicita' dell'informazione; 
  3) all'individuazione preventiva di  una  metodologia  rigorosa  di
valutazione degli impatti; 
      4) alla sostenibilita' dei piani di gestione; 
      5)  al  possesso  da  parte  del  o  dei   soggetti   attuatori
dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  che
indichi un livello adeguato di capacita' amministrativa e  tecnica  e
di legalita' tale da garantire la realizzazione degli interventi  nei
tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono
individuate le misure necessarie all'attuazione  degli  interventi  a
partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di
cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
    d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa
la  revoca,  anche   parziale,   dei   finanziamenti,   relativi   al
raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto  del
cronoprogramma; 
  e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle  iniziative
da parte dei soggetti  assegnatari,  anche  attraverso  l'apporto  di
capitali privati; 
  f)  la  coerenza  e  il  raccordo  con  gli   interventi   ordinari
programmati o in corso di realizzazione da parte  di  amministrazioni
pubbliche  o  concessionari  di  servizi  pubblici   fermo   restando
l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalita'. 
  5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al  comma  4,  il
Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel  rispetto  dei
criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma  4,  propone
al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con  il  riparto
territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri  Ministri  interessati,
nonche' con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi
o i programmi da finanziare con le  risorse  del  Fondo,  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli artt.  10  e  10-bis  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              « Art. 10. Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
              a) gli obiettivi di  politica  economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
              b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
              c) l'indicazione dell'evoluzione  economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia, in linea con le  modalita'  e  i
          tempi indicati dal Codice di condotta  sull'attuazione  del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,    le    previsioni
          macroeconomiche,  per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              d) le previsioni per i principali aggregati  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
              e) gli obiettivi programmatici,  indicati  per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
              f) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
              g) il prodotto potenziale e gli indicatori  strutturali
          programmatici   del   conto   economico   delle   pubbliche
          amministrazioni   per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento; 
              h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
          gli interventi che si intende adottare  per  garantirne  la
          sostenibilita'; 
              i) le diverse ipotesi di evoluzione  dell'indebitamento
          netto  e  del  debito  rispetto  a  scenari  di  previsione
          alternativi riferiti al  tasso  di  crescita  del  prodotto
          interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
          saldo primario. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
              a) l'analisi del conto economico e del conto  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  un'indicazione   delle   previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
              d) le previsioni tendenziali, almeno  per  il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
              e) in coerenza con gli obiettivi di  cui  al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
              f) le informazioni di dettaglio sui risultati  e  sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
          di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio   ovvero   di
          rilancio   e   sviluppo   dell'economia.   I    regolamenti
          parlamentari determinano  le  procedure  e  i  termini  per
          l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.»; 
              « Art. 10-bis. Nota di aggiornamento del  Documento  di
          economia e finanza 
              1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
              a)   l'eventuale    aggiornamento    degli    obiettivi
          programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  e),
          al fine di stabilire  una  diversa  articolazione  di  tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10,  comma
          2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante periodo di riferimento; 
              b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
          settore statale; 
              c)  le  osservazioni  e  le   eventuali   modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'articolo 9, comma 1; 
              d) in coerenza con gli obiettivi  di  cui  all'articolo
          10,  comma  2,  lettera  e),  e  con   i   loro   eventuali
          aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno
          e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da  applicare
          nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal  Patto
          di stabilita' interno, nonche' il contenuto  del  Patto  di
          convergenza e le misure atte a realizzare  il  percorso  di
          convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n.
          42 del 2009, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge. 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'articolo
          5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma  2,  lettera
          e), della presente legge. Entro il medesimo termine del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare. 
              4. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  3  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il
          Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi  di
          eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
          all'articolo 10, comma 2, lettera e),  ovvero  in  caso  di
          scostamenti rilevanti degli andamenti di  finanza  pubblica
          rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
          interventi   correttivi,   trasmette   una   relazione   al
          Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
          ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
          che si prevede di adottare. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              « Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».