Art. 3 
 
 
                Stoccaggio e distruzione delle scorte 
 
  1. Il  Ministero  della  difesa  provvede  alla  distruzione  delle
munizioni a grappolo, comprese  le  submunizioni  esplosive,  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 2, della  Convenzione,  in  dotazione  alle
Forze armate. 
  2.  Lo  stoccaggio  e  la  distruzione  delle  munizioni  e   delle
submunizioni di cui al comma 1 sono effettuati secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione. 
  3. Si procede alla distruzione di munizioni e submunizioni  di  cui
al comma 1, fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque non
superiore alle mille  unita',  esclusivamente  destinata  agli  scopi
consentiti  dall'articolo  3,   paragrafo   6,   della   Convenzione,
rinnovabile tramite trasferimento da  altro  Stato  parte,  ai  sensi
dell'articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione.