Art. 4 
 
 
                        Autorita' competente 
 
  1. Il Ministero degli affari esteri e'  designato  quale  autorita'
nazionale  competente   a   presentare   al   Segretariato   generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  (ONU)  le   dichiarazioni
iniziali  e  quelle  periodiche  indicate   dall'articolo   7   della
Convenzione, nonche'  a  ricevere  e  formulare  le  richieste  e  ad
effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione
medesima. 
  2. Il Ministero degli  affari  esteri,  in  qualita'  di  autorita'
nazionale per gli adempimenti  internazionali  di  cui  al  comma  1,
riceve dai Ministeri competenti i dati  necessari  alla  compilazione
dei rapporti nazionali, di cui all'articolo  7,  paragrafo  1,  della
Convenzione, in particolare: 
    a) dal Ministero della difesa i dati relativi  alle  lettere  b),
c), e), f), g), h) e i); 
    b) dal Ministero dello sviluppo economico i  dati  relativi  alla
lettera c).