Art. 4 Autorita' competente 1. Il Ministero degli affari esteri e' designato quale autorita' nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonche' a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima. 2. Il Ministero degli affari esteri, in qualita' di autorita' nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, in particolare: a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere b), c), e), f), g), h) e i); b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera c).