Art. 6 
 
 
             Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 
 
  1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    "m-bis) il  sostegno  e  l'assistenza  alle  vittime  delle  mine
antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di
riabilitazione psicofisica  e  l'inserimento  sociale  ed  economico,
tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".