Art. 6 Modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: "m-bis) il sostegno e l'assistenza alle vittime delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo, ivi inclusi le attivita' di riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico, tramite programmi di cooperazione con Paesi in via di sviluppo".