Art. 7 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1.  Chiunque  impiega,  fatte  salve   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce  in  qualsiasi
modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o  indirettamente,
munizioni  a  grappolo  o  parti  di  esse,  ovvero   assiste   anche
finanziariamente, incoraggia o induce altri  ad  impegnarsi  in  tali
attivita', e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con  la
multa da euro 258.228 a euro 516.456. 
  2. La sanzione prevista dal comma 1 e' diminuita fino alla meta' se
il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.