Art. 8 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
concernenti  le  attivita'  di  smaltimento  del   munizionamento   a
grappolo,  da  realizzare  in  attuazione   della   Convenzione,   e'
autorizzata la spesa  di  euro  500.000  per  l'anno  2011,  di  euro
2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2013 al 2015. 
  2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, la spesa e'
valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011. 
  3. Agli oneri derivanti dai  commi  1  e  2  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  il  Ministro  degli  affari   esteri   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del  presente  articolo  e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al  medesimo  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari
esteri, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente  iscritte  nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di   cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, nel programma "Cooperazione politica, promozione della  pace  e
sicurezza internazionale" della missione "L'Italia in  Europa  e  nel
mondo" dello stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri.
Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo
alle  Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle   cause   di
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del
presente comma. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.