Art. 10 Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede rispettivamente: a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.