Art. 10 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente   decreto,   escluso   l'articolo   4,   comma   31,    pari
complessivamente a euro 736.358.397  per  l'anno  2011,  si  provvede
rispettivamente: 
    a)  quanto  a  725.064.192  euro   per   l'anno   2011   mediante
corrispondente riduzione della dotazione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 11.294.205  euro  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma  31,
pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma  1,  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate  al
fondo  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera   b-bis),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.  Agli  oneri  connessi  all'attuazione  delle  risoluzioni   del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973  (2011)
nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30  giugno  2011,  si  provvede  con
quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di  cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, e successive modificazioni, nella misura di euro  134.000.000  a
favore del Ministero della difesa, al cui personale si  applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore
del Ministero degli affari esteri. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.