Art. 3 
 
                       Regime degli interventi 
 
  1. Per assicurare il necessario  coordinamento  delle  attivita'  e
l'organizzazione degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui  al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura non regolamentare, provvede  alla  costituzione  di  strutture
operative temporanee  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  agli
articoli 1 e 2. 
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e
2, il Ministero degli affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali
sia umane che materiali. 
  3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1  e  2,  al
personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui
agli articoli 1 e 2, incluso quello  di  cui  all'articolo  16  della
legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  successive  modificazioni,  e'
corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per  cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento  ad  Arabia  Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita'  tecniche,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  e  delle
Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato  a
sostenere le spese di vitto ed alloggio  strettamente  indispensabili
per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1,
comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi  di  sicurezza
debba  essere  alloggiato   in   locali   comunque   a   disposizione
dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle  medesime
strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2,  commi
1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122.
All'effetto derivante sui saldi di finanza  pubblica  si  provvede  a
valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma  1,
e 2, commi 1 e 2, del presente decreto. 
  5. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  alle
iniziative di cui al presente capo si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi
1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003,  n.
165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,  n.
219. 
  6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo  6,  comma
14,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  All'effetto
derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede  a  valere  sulle
autorizzazione di spesa di cui agli  articoli  1  e  2  del  presente
decreto. 
  7. Per le finalita',  nei  limiti  temporali  e  nell'ambito  delle
risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari  esteri
puo' conferire incarichi temporanei di consulenza  anche  ad  enti  e
organismi specializzati, nonche' a personale estraneo  alla  pubblica
amministrazione  in  possesso  di  specifiche   professionalita',   e
stipulare contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  in
deroga  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6,  comma   7,   e
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e
all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e  36
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni.  Gli  incarichi  sono  affidati,  nel   rispetto   del
principio di pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  persone  di
nazionalita' locale, ovvero  di  nazionalita'  italiana  o  di  altri
Paesi, a condizione  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  abbia
escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 
  8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli  1  e  2,  nonche'
delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli  1  e  2
del  decreto-legge  1°  gennaio   2010,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  6  luglio   2010,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli  1
e 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9,  sono  convalidati
gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni  effettuate
dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 
  9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non
impegnate nell'esercizio finanziario di  competenza,  possono  essere
impegnate nel corso  dell'esercizio  finanziario  2011  e  in  quello
successivo. 
  10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli
1 e 2 del decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  6  luglio   2010,   n.   102,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2010,  n.  126,  nonche'  agli
articoli  1  e  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.   228,
convertito, con modificazioni, con legge  22  febbraio  2011,  n.  9,
possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011. 
  11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le
azioni di cui all'articolo 2, comma 6,  del  decreto-legge  6  luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo  dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  228,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011,  n.  9,  nell'ambito
delle risorse ivi previste, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  di  organizzazioni  non
governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione. 
  12. Fermo restando il  divieto  di  artificioso  frazionamento,  in
presenza di difficolta' oggettive di utilizzo  del  sistema  bancario
locale attestate dal capo  missione,  ai  pagamenti  di  importo  non
superiore   a   10.000   euro,   effettuati   dalle    rappresentanze
diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1,  comma  1,  e
all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica  l'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. 
  13.  L'organizzazione  delle  attivita'  di   coordinamento   degli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno  o
piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro  degli  affari
esteri, con il quale sono stabilite: 
    a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione  e
di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative  locali  e
di Governo; 
    b) l'istituzione e la composizione,  presso  il  Ministero  degli
affari esteri, di una  apposita  struttura  («Task  Force»),  con  il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ; 
    c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 
  14.  L'articolo  31  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 31. Personale  delle  organizzazioni  non  governative  -  1.
Nell'ambito  di  attivita'  di   cooperazione   allo   sviluppo,   le
organizzazioni non governative riconosciute idonee possono  impiegare
nei Paesi in via  di  sviluppo  cittadini  dell'Unione  europea,  con
l'osservanza della normativa generale italiana in materia di  lavoro,
anche autonomo. L'organizzazione non  governativa  assume  tutti  gli
obblighi discendenti  dal  contratto,  ivi  inclusi  quelli  fiscali,
previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi  convenzionali
da determinarsi con apposito decreto interministeriale. 
  2. Per lo svolgimento di attivita' di cui al  comma  1,  in  deroga
all'articolo 60 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
per un periodo massimo di cinque  anni.  Il  periodo  di  aspettativa
comporta il mantenimento della qualifica  posseduta,  fermo  restando
quanto   previsto   dall'articolo   20    della    presente    legge.
L'organizzazione  non  governativa  provvede  all'adempimento   degli
obblighi  fiscali,  previdenziali  ed  assicurativi,  commisurati  ai
compensi convenzionali stabiliti annualmente con  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  prevedendo  il  versamento  dei
contributi previdenziali al  Fondo  pensione  lavoratori  dipendenti,
fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni  pubbliche  in
posizione di aspettativa, il versamento dei contributi  previdenziali
all'INPDAP.  Il  predetto  decreto,  nel  definire  gli  importi  dei
compensi convenzionali, deve assicurare che non si  determinino,  nel
complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. E'
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi  a  domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso
una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli
anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi  e'
a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e  6  dell'articolo
23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.". 
  15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei  contratti
di cooperazione di cui e' iniziata l'esecuzione prima della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da
32 a 34 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  l'articolo  9  del
decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e  gli
articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente  della  Repubblica  12
aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo  dell'articolo  29,  comma  2,
della legge 26 febbraio  1987,  n.  49,  sono  inoltre  soppresse  le
seguenti parole: "salvo  quanto  previsto  agli  articoli  31,  comma
2-bis, e 32, comma 2-ter". 
  16. All'articolo 21, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
2011, n.  71,  le  parole:  "il  capo  dell'ufficio  consolare"  sono
sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare". 
  17. Il termine di scadenza del Commissariato generale  del  Governo
per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato  al  31  ottobre
2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di
200.000 euro per l'anno 2011. 
  18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  23
aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno  2011,  di
euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione  della  disposizione
del  presente  comma,  pari  a  euro  60.000,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.