Art. 3 Regime degli interventi 1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2. 2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. 3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto. 5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219. 6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto. 7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste. 8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche' delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo. 9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo. 10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011. 11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione. 12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni. 13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite: a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo; b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ; c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi. 14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente: "Art. 31. Personale delle organizzazioni non governative - 1. Nell'ambito di attivita' di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale. 2. Per lo svolgimento di attivita' di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge. L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.". 15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti di cooperazione di cui e' iniziata l'esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter". 16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: "il capo dell'ufficio consolare" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare". 17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011. 18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.