Art. 5 
 
 
            Ulteriori misure di contrasto alla pirateria 
 
  1.  Il  Ministero  della  difesa,   nell'ambito   delle   attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria al fine  di  garantire  la
liberta' di navigazione  del  naviglio  commerciale  nazionale,  puo'
stipulare con l'armatoria  privata  italiana  e  con  altri  soggetti
dotati di specifico potere di rappresentanza della  citata  categoria
convenzioni per la protezione delle navi battenti  bandiera  italiana
in  transito  negli  spazi  marittimi  internazionali  a  rischio  di
pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa,  sentiti
il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International
Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a  richiesta  e  con
oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP)
della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze
armate, e del relativo  armamento  previsto  per  l'espletamento  del
servizio. 
  2. Il personale militare componente i nuclei  di  cui  al  comma  1
opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate
dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale
fa capo la  responsabilita'  esclusiva  dell'attivita'  di  contrasto
militare alla pirateria, e  al  personale  da  esso  dipendente  sono
attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente  di
polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui  agli  articoli  1135  e
1136 del codice della navigazione e a  quelli  ad  essi  connessi  ai
sensi dell'articolo 12 del codice di procedura  penale.  Al  medesimo
personale sono  corrisposti,  previa  riassegnazione  delle  relative
risorse versate all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  del
successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita'
previste per i militari imbarcati sulle  unita'  della  Marina  negli
spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e
all'articolo 4, commi 1-sexsies  e  1-septies,  del  decreto-legge  4
novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2009, n. 197, sostituita alla  necessita'  delle  operazioni
militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al comma 1. 
  3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di  cui  al
comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti  oneri,  comprensivi
delle spese per il personale di cui al  comma  2  e  delle  spese  di
funzionamento, come definiti nelle convenzioni di  cui  al  comma  1,
mediante   versamenti   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
integralmente  riassegnati,  entro  sessanta  giorni,  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615,  616  e
617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui
al comma 1,  i  servizi  di  vigilanza  privata,  disciplinati  dagli
articoli 133 e seguenti del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive  modificazioni,  e  dagli  articoli  249  e  seguenti  del
relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6  maggio
1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere  svolti  con
l'impiego di particolari guardie giurate armate, a  protezione  delle
merci e dei valori sulle  navi  mercantili  e  sulle  navi  da  pesca
battenti bandiera italiana negli  spazi  marittimi  internazionali  a
rischio di pirateria. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti  le  caratteristiche,  le
condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo,  l'acquisizione
e il  trasporto  delle  armi  e  delle  munizioni  il  cui  porto  e'
autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione  di  cui  al
comma 4. 
  6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a
6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle
navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.