Art. 6 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge
4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29  dicembre  2009,  n.  197,  e  l'articolo  5,  comma  2-bis,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9. 
  2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,  della
legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta: 
    a) nella misura del 98 per cento, al  personale  impiegato  nelle
missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed  EUPM
e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in  Kosovo,  di  cui
all'articolo 4, commi 8, 23 e 26; 
    b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo,  al  personale
impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo  4,  comma
16; 
    c) nella misura intera incrementata del  30  per  cento,  se  non
usufruisce, a qualsiasi titolo, di  vitto  e  alloggio  gratuiti,  al
personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo  4,
comma 3, e al personale impiegato in  qualita'  di  istruttore  nella
missione militare di cui all'articolo 4, comma 19. 
  3. Al personale che partecipa alle  missioni  di  cui  al  presente
decreto il compenso forfettario di  impiego  e  la  retribuzione  per
lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente,  ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 3,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11  settembre  2007,  n.  171,  e  ai  limiti  orari
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego  e'  attribuito
nella misura  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 
  4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle  missioni
internazionali  di  cui  al   presente   decreto,   nell'ambito   dei
finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.  613,  il
Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla
Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze  armate  e  dei  relativi
mezzi e materiali.