Art. 7 
 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Alle missioni internazionali  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e  all'articolo  4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197.