Art. 9 Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali 1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno 1.000 unita' di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita' impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'.