Art. 9 
 
 
Riduzione   del   personale   militare   impegnato   nelle   missioni
                           internazionali 
 
  1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro  della  razionalizzazione
globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e
sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione  di  almeno
1.000  unita'  di  personale  militare   impegnato   nelle   missioni
internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita'  impegnate
nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della
difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'.