Art. 4 
 
 
               Informazioni, accertamenti e controlli 
 
  1.   L'Autorita'   garante   puo'   richiedere    alle    pubbliche
amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto pubblico,  compresi  la
Commissione per le adozioni internazionali  di  cui  all'articolo  38
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,  e  il
Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,  e  a
qualsiasi ente privato di  fornire  informazioni  rilevanti  ai  fini
della tutela  delle  persone  di  minore  eta',  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dal codice in materia di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2.  L'Autorita'  garante  puo'  richiedere   alle   amministrazioni
competenti di accedere a dati e informazioni, nonche' di procedere  a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita' concordate con  le
medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche  o  private  ove
siano presenti persone di minore eta' . 
  3. L'Autorita' garante puo' altresi' effettuare visite  nei  luoghi
di cui alle lettere b), c), d) ed e)  del  comma  1  dell'articolo  8
delle norme di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  272,
previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i  minorenni
o del giudice che procede. 
  4. L'Autorita'  garante  puo'  richiedere  ai  soggetti  e  per  le
finalita' indicate al comma 1 di accedere  a  banche  di  dati  o  ad
archivi, nel rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5. I procedimenti di competenza dell'Autorita' garante si  svolgono
nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge  7  agosto  1990,  n.
241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio  1983,  n.
          184 (Diritto del minore ad una famiglia), e' il seguente: 
                «Art. 38. -  1. Ai fini indicati  dall'art.  6  della
          Convenzione  e'  costituita  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei  ministri  la  Commissione  per  le  adozioni
          internazionali. 2. La Commissione e'  composta  da:  a)  un
          presidente  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri nella persona di un magistrato  avente  esperienza
          nel settore minorile ovvero di  un  dirigente  dello  Stato
          avente analoga specifica esperienza; b) due  rappresentanti
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri;   c)   un
          rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali; d) un rappresentante del  Ministero  degli  affari
          esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'interno; f)
          due rappresentanti del Ministero  della  giustizia;  g)  un
          rappresentante  del   Ministero   della   salute;   h)   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
          i)  un  rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della  ricerca;  l)  tre  rappresentanti
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; m)  tre  rappresentanti
          designati, sulla base di apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri,  da  associazioni  familiari  a
          carattere nazionale, almeno uno  dei  quali  designato  dal
          Forum delle associazioni familiari. 3. Il  presidente  dura
          in carica quattro anni e l'incarico puo'  essere  rinnovato
          una sola volta. 4. I componenti della Commissione rimangono
          in carica quattro anni. 5.  La  Commissione  si  avvale  di
          personale dei ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e di altre amministrazioni pubbliche.». 
              - Il testo dell'art.  33  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, e' il seguente: 
                «Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). -  1.  Al
          fine di vigilare sulle modalita' di  soggiorno  dei  minori
          stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio  dello
          Stato e di coordinare le  attivita'  delle  amministrazioni
          interessate e' istituito, senza ulteriori  oneri  a  carico
          del bilancio dello Stato, un Comitato presso la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri composto da  rappresentanti  dei
          Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di  grazia  e
          giustizia, del Dipartimento per gli  affari  sociali  della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  da  due
          rappresentanti  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione  province
          d'Italia (UPI) e da due  rappresentanti  di  organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  operanti  nel  settore   dei
          problemi della famiglia. 2. Con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  da  lui  delegato,
          sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno  e  di
          grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
          cui al comma 1,  concernenti  la  tutela  dei  diritti  dei
          minori  stranieri  in  conformita'  alle  previsioni  della
          Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
          ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27  maggio
          1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e
          le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel  territorio
          dello Stato dei minori stranieri in eta'  superiore  a  sei
          anni,  che  entrano  in  Italia  nell'ambito  di  programmi
          solidaristici di accoglienza temporanea promossi  da  enti,
          associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
          temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita'
          di  accoglienza  dei  minori  stranieri  non   accompagnati
          presenti nel  territorio  dello  Stato,  nell'ambito  delle
          attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti
          di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con
          le amministrazioni interessate  ai  fini  dell'accoglienza,
          del rimpatrio assistito e del ricongiungimento  del  minore
          con la sua famiglia nel  Paese  d'origine  o  in  un  Paese
          terzo. 2-bis. Il  provvedimento  di  rimpatrio  del  minore
          straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
          2, e' adottato dal Comitato di cui al  comma  1.  Nel  caso
          risulti instaurato nei confronti  dello  stesso  minore  un
          procedimento   giurisdizionale,   l'autorita'   giudiziaria
          rilascia il nulla osta, salvo che  sussistano  inderogabili
          esigenze  processuali.  3.  Il  Comitato  si  avvale,   per
          l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale
          e dei mezzi  in  dotazione  al  Dipartimento  degli  affari
          sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed  ha
          sede presso il Dipartimento medesimo.». 
              - Il testo del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196 (Codice in materia di protezione dei  dati  personali),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio  2003,  n.
          174, S.O. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n. 272, e' il seguente: 
                «Art.  8  (Servizi  dei  centri  per   la   giustizia
          minorile). - 1. I servizi facenti parte dei centri  per  la
          giustizia minorile sono: 
                  a) gli uffici di servizio sociale per minorenni; 
                  b) gli istituti penali per minorenni; 
                  c) i centri di prima accoglienza; 
                  d) le comunita'; 
                  e) gli istituti di semiliberta' con servizi  diurni
          per misure cautelari, sostitutive e alternative. 
                2. I servizi  indicati  nel  comma  1  si  avvalgono,
          nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della
          collaborazione  di  esperti   in   pedagogia,   psicologia,
          sociologia e criminologia.». 
              - Il testo della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti   amministrativi),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.