Art. 7 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  5   della
presente legge, pari ad euro  750.000  per  l'anno  2011  e  ad  euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede,  quanto  a  euro
750.000  per   l'anno   2011,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  e,  quanto  a  euro
1.500.000  a  decorrere  dall'anno  2012,   mediante   corrispondente
riduzione  delle  proiezioni  per  gli  anni  2012   e   2013   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del  programma  «Fondi
di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2011, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo  2,  comma  4,
della  presente  legge,  pari  ad  euro  200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,  comma
3,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  e,  a  decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2011-2013,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2011,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3. Salvo quanto disposto dai commi 1  e  2,  dall'attuazione  della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Carfagna,  Ministro   per   le pari
                                  opportunita' 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto  legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente: 
                «3. Al fine di promuovere le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          "Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'", al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007. ». 
              -  Il  testo  della  legge  4  agosto  2006,   n.   248
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per  il
          rilancio economico e sociale,  per  il  contenimento  e  la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto  2006,  n.
          186, S.O. 
              - Il  testo  della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2011),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  dicembre  2010,  n.
          297, S.O.