Art. 13 
 
 
          Definizione del contenuto di missione e programma 
 
  1.  La  rappresentazione  della  spesa  per  missioni  e  programmi
costituisce  uno  dei  fondamentali   principi   contabili   di   cui
all'articolo 3. Le missioni rappresentano le  funzioni  principali  e
gli obiettivi strategici  perseguiti  dalle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali  ad  esse  destinate.  I  programmi   rappresentano   gli
aggregati omogenei di attivita'  volte  a  perseguire  gli  obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni. 
  2. L'unita' di voto per l'approvazione del bilancio  di  previsione
delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  2,  e'
costituita dai programmi. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2429 del codice civile: 
              «Art.  2429.  Relazione  dei  sindaci  e  deposito  del
          bilancio. 
              Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori
          al  collegio  sindacale  e  al  soggetto  incaricato  della
          revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta
          giorni prima di quello fissato  per  l'assemblea  che  deve
          discuterlo. 
              Il collegio sindacale deve riferire  all'assemblea  sui
          risultati dell'esercizio sociale  e  sull'attivita'  svolta
          nell'adempimento dei propri doveri, e fare le  osservazioni
          e  le  proposte  in  ordine  al   bilancio   e   alla   sua
          approvazione,  con  particolare  riferimento  all'esercizio
          della deroga  di  cui  all'art.  2423,  quarto  comma.  [Il
          collegio sindacale, se  esercita  il  controllo  contabile,
          redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter]. 
              Il  bilancio,  con  le  copie   integrali   dell'ultimo
          bilancio  delle  societa'  controllate   e   un   prospetto
          riepilogativo  dei  dati  essenziali  dell'ultimo  bilancio
          delle societa' collegate, deve restare depositato in  copia
          nella sede della societa', insieme con le  relazioni  degli
          amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
          revisione legale dei conti, durante i quindici  giorni  che
          precedono l'assemblea, e  finche'  sia  approvato.  I  soci
          possono prenderne visione. 
              Il deposito  delle  copie  dell'ultimo  bilancio  delle
          societa' controllate prescritto dal comma  precedente  puo'
          essere sostituito, per quelle incluse  nel  consolidamento,
          dal  deposito  di  un  prospetto  riepilogativo  dei   dati
          essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  febbraio  2003,  n.   97
          (Regolamento    concernente    l'amministrazione    e    la
          contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70): 
              «Art. 47. La relazione del collegio  dei  revisori  dei
          conti. 
              1. Il collegio dei  revisori  dei  conti,  nei  termini
          previsti dal comma  4,  dell'art.  38,  redige  la  propria
          relazione   formulando   valutazioni   e   giudizi    sulla
          regolarita' amministrativo-contabile della gestione ed,  in
          uno con le altre  strutture  facenti  parte  del  controllo
          interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del
          programma   e   degli    obiettivi    fissati    all'inizio
          dell'esercizio, ponendo in evidenza le cause che  ne  hanno
          determinato eventuali scostamenti. 
              2. Il collegio dei revisori dei conti, in  particolare,
          deve: 
                - attestare: 
                  a)  la  corrispondenza  dei  dati   riportati   nel
          rendiconto generale  con  quelli  analitici  desunti  dalla
          contabilita' generale tenuta nel corso della gestione; 
                  b) l'esistenza delle attivita' e  passivita'  e  la
          loro   corretta    esposizione    in    bilancio    nonche'
          l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio; 
                  c)  la  correttezza   dei   risultati   finanziari,
          economici e patrimoniali della gestione; 
                  d) l'esattezza e la chiarezza  dei  dati  contabili
          presentati  nei  prospetti  di  bilancio  e  nei   relativi
          allegati: 
                    - effettuare analisi e  fornire  informazioni  in
          ordine alla stabilita' dell'equilibrio di  bilancio  e,  in
          caso di disavanzo, fornire informazioni circa la  struttura
          dello stesso e le prospettive  di  riassorbimento  perche',
          comunque, venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio; 
                    - esprimere  valutazioni  sull'adeguatezza  della
          struttura  organizzativa  dell'ente  e  sul  rispetto   dei
          principi di corretta amministrazione; 
                    - concorrere con altri  organi  a  cio'  deputati
          alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di  controllo
          interno; 
                    -  verificare  l'osservanza   delle   norme   che
          presiedono la  formazione,  l'impostazione  del  rendiconto
          generale  e  della  relazione  sulla  gestione  predisposta
          dall'organo di vertice; 
                    - proporre l'approvazione o meno  del  rendiconto
          generale da parte degli organi a cio' deputati  sulla  base
          degli specifici ordinamenti dei singoli enti. 
              3. La proposta o meno  di  approvazione  da  parte  del
          collegio dei revisori si conclude  con  un  giudizio  senza
          rilievi, se il rendiconto generale e' conforme  alle  norme
          che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione
          di cui all'allegato n. 14, con un giudizio  con  rilievi  o
          con un giudizio negativo.».