Art. 25 
 
 
                Bilancio preventivo economico annuale 
 
  1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto  i),
ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c)  predispongono
un  bilancio  preventivo  economico  annuale,  in  coerenza  con   la
programmazione     sanitaria     e     con     la      programmazione
economico-finanziaria della regione. 
  2. Il  bilancio  preventivo  economico  annuale  include  un  conto
economico preventivo e un piano  dei  flussi  di  cassa  prospettici,
redatti secondo  gli  schemi  di  conto  economico  e  di  rendiconto
finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico  preventivo
e' allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema  CE  di
cui  al  decreto  ministeriale  13   novembre   2007   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Il bilancio preventivo economico annuale  e'  corredato  da  una
nota illustrativa, dal piano degli investimenti e  da  una  relazione
redatta dal direttore generale per gli enti di cui  alla  lettera  c)
del comma 2  dell'articolo  19  e  dal  responsabile  della  gestione
sanitaria  accentrata  presso  la  regione  per  gli  enti   di   cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  ove  ricorrano  le
condizioni ivi previste. La nota  illustrativa  esplicita  i  criteri
impiegati  nell'  elaborazione  del  bilancio  preventivo   economico
annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della
gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli  altri
atti  di  programmazione  aziendali  e  regionali;  il  piano   degli
investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio  e
le  relative  modalita'  di  finanziamento.  Il  bilancio  preventivo
economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi  previste,
deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale. 
  4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma  2  dell'articolo  19
predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato  da
una   nota   illustrativa   che   espliciti   i   criteri   impiegati
nell'elaborazione  dello  stesso,   nonche'   da   un   piano   degli
investimenti  che  definisca  gli  investimenti  da  effettuare   nel
triennio e  le  relative  modalita'  di  finanziamento.  Il  bilancio
preventivo economico annuale deve essere  corredato  dalla  relazione
del collegio dei revisori. Con delibera del  direttore  generale,  il
bilancio  preventivo  economico   annuale,   corredato   dalla   nota
illustrativa,  dal  piano  triennale  degli  investimenti   e   dalla
relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di
amministrazione dell'ente per l'approvazione.