Art. 3 
 
 
               Principi contabili generali e applicati 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente  decreto,  ed
ai principi contabili applicati definiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 36, comma 5. 
  2.  I  principi  applicati  di  cui  al  comma  1  garantiscono  il
consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici  secondo  le
direttive dell'Unione europea e  l'adozione  di  sistemi  informativi
omogenei e interoperabili. 
  3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui  all'articolo
2, comma  1,  che  adottano  la  contabilita'  economico-patrimoniale
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile.