Art. 7 
 
 
       Modalita' di codificazione delle transazioni elementari 
 
  1. Al fine di garantire  l'omogeneita'  dei  bilanci  pubblici,  le
amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1  e  2,  codificano  le
transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni  degli  appositi
glossari. E' vietato: 
    a) l'adozione del criterio della prevalenza; 
    b)  l'imputazione  provvisoria  di  operazioni  alle  partite  di
giro/servizi per conto terzi; 
    c) assumere impegni sui fondi di riserva.