Art. 2 
 
 
    Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, 
                musicale e coreutica e per la ricerca 
 
  1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  20
gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; 
  b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  9  uffici  dirigenziali  non
generali»; 
  c) al comma 4, la lettera m)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «m)
utilizzo  e  cura  della  banca  dati  sull'offerta  formativa  delle
universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni
di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure  di
acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della  programmazione
e del finanziamento del sistema universitario;»; 
  d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non  generali»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «n.  6  uffici  dirigenziali  non
generali». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo vigente dei commi 2, 4 e 6 dell'art. 6,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  17  del
          2009, come modificato dal decreto  qui  pubblicato,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  6  (Dipartimento   per   l'universita',   l'alta
          formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  e  per   la
          ricerca). - 1. (Omissis). 
              2. Al Dipartimento sono assegnati,  per  l'espletamento
          dei compiti di  supporto,  n.  4  uffici  dirigenziali  non
          generali, i  cui  compiti  sono  definiti  con  il  decreto
          ministeriale di cui all'art. 10.». 
              3. (Omissis). 
              4. La Direzione generale per l'universita', lo studente
          e il diritto allo studio universitario che si  articola  in
          n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e
          i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
              a) programmazione degli interventi relativi al  sistema
          universitario; 
              b) definizione delle  modalita'  di  finanziamento  del
          sistema  universitario,  ivi  compreso   il   finanziamento
          relativo all'edilizia universitaria; 
              c) attuazione delle norme internazionali e  dell'Unione
          europea  in  materia  di   istruzione   universitaria,   in
          particolare  curando  la  promozione,  l'armonizzazione   e
          l'integrazione del sistema universitario a livello  europeo
          e internazionale; 
              d) esame degli statuti  e  dei  regolamenti  di  ateneo
          adottati dalle universita' e delle modifiche  agli  stessi,
          proponendo al Ministro le determinazioni finali; 
              e)  attivita'  inerenti  agli   ordinamenti   didattici
          universitari e allo status  dei  professori  e  ricercatori
          universitari; 
              f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle
          universita', in coordinamento con la direzione generale per
          il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; 
              g) raccordo con la direzione generale per il  personale
          della scuola in materia di formazione continua,  permanente
          e ricorrente degli insegnanti; 
              h)  attivita'  inerenti  all'ammissione   agli   ordini
          professionali; 
              i) attivita' statale volta all'attuazione  del  diritto
          allo  studio  universitario,  tenuto  conto  delle  diverse
          tipologie di studenti; 
              l) coordinamento, promozione e sostegno  dell'attivita'
          di  formazione  continua,  permanente  e  ricorrente  nelle
          universita'; 
              m)  utilizzo  e  cura  della  banca  dati  sull'offerta
          formativa delle  universita',  definizione  dei  fabbisogni
          informativi, delle operazioni di  controllo  qualitativo  e
          quantitativo dei dati, delle procedure  di  acquisizione  e
          rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del
          finanziamento del sistema universitario; 
              n) programmazione e razionalizzazione degli accessi  ai
          corsi di studi universitari, di cui  alla  legge  2  agosto
          1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni
          degli studenti stranieri; 
              o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo  Stato,  in
          materia di collegi universitari e residenze universitarie; 
              p) cura di attivita' di orientamento allo studio  e  di
          tutoraggio, sia durante la frequenza degli  anni  di  corso
          universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro
          e delle professioni; 
              q)  predisposizione  di  indirizzi   e   di   strategie
          nazionali in materia di rapporti delle universita'  con  lo
          sport; 
              r)  supporto  allo   svolgimento   dell'attivita'   del
          Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale
          degli  studenti  universitari,  anche  attraverso  appositi
          servizi di segreteria. 
              5. (Omissis). 
              6. La Direzione generale  per  il  coordinamento  e  lo
          sviluppo della ricerca, che si  articola  in  n.  6  uffici
          dirigenziali non generali, svolge le funzioni e  i  compiti
          di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: 
              a) promozione,  programmazione  e  coordinamento  della
          ricerca in ambito nazionale; 
              b) indirizzo e  coordinamento,  normazione  generale  e
          finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; 
              c) sviluppo dell'autonomia  e  razionalizzazione  della
          rete degli enti di ricerca; 
              d) supporto alla redazione del Programma nazionale  per
          la ricerca; 
              e) vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti  di
          ricerca; 
              f)  promozione  della  ricerca  finanziata  con   fondi
          nazionali; 
              g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi
          nazionali per la ricerca e l'alta  formazione  cofinanziati
          dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate; 
              h) cooperazione scientifica  nazionale  in  materia  di
          ricerca; 
              i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e  con  le
          regioni   in   materia   di   ricerca,   assicurandone   il
          coordinamento; 
              l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli
          enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; 
              m) promozione della cultura scientifica; 
              n) esami degli statuti  degli  enti  vigilati  e  delle
          modifiche  agli   stessi,   proponendo   al   Ministro   le
          determinazioni finali; 
              o) sostegno  alla  ricerca  privata  nell'ambito  della
          competenza del Ministero; 
              p) cura e gestione  del  Fondo  unico  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica di cui  all'art.  1,  comma  870,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nel  rispetto  delle
          disposizioni  del  relativo  regolamento,   nonche'   della
          gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea; 
              q) incentivazione e agevolazione  della  ricerca  nelle
          imprese  e  negli  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e
          gestione dei relativi fondi; 
              r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra
          sistema della ricerca e sistema produttivo; 
              s)  cura   dell'anagrafe   nazionale   delle   ricerche
          nazionali; 
              t)  supporto  allo  svolgimento  delle   funzioni   del
          Comitato di esperti per la politica della ricerca.».