Art. 2 Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse; b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non generali»; c) al comma 4, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario;»; d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non generali».
Note all'art. 2: - Il testo vigente dei commi 2, 4 e 6 dell'art. 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 6 (Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca). - 1. (Omissis). 2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 10.». 3. (Omissis). 4. La Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario; b) definizione delle modalita' di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria; c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari; f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita', in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti; h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali; i) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti; l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle universita', definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario; n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri; o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; p) cura di attivita' di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle universita' con lo sport; r) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria. 5. (Omissis). 6. La Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale; b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; e) vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate; h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; m) promozione della cultura scientifica; n) esami degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero; p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea; q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo; s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali; t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca.».