Art. 3 
 
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                 150 
 
  1. All'articolo 31, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma
6.». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio
          sanitario nazionale). - 1. Le  regioni,  anche  per  quanto
          concerne i propri enti e le  amministrazioni  del  Servizio
          sanitario nazionale, e gli enti locali  adeguano  i  propri
          ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17,  comma
          2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
          1. 
              2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri  enti
          e le amministrazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  e
          gli enti locali, nell'esercizio delle  rispettive  potesta'
          normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse
          destinate al  trattamento  economico  accessorio  collegato
          alla performance individuale venga attribuita al  personale
          dipendente e dirigente  che  si  colloca  nella  fascia  di
          merito alta e che le fasce di  merito  siano  comunque  non
          inferiori  a  tre.  Si  applica  comunque  quanto  previsto
          dall'art. 19, comma 6. 
              3. Per premiare il merito  e  la  professionalita',  le
          regioni, anche per quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
          amministrazioni del Servizio  sanitario  nazionale,  e  gli
          enti locali, oltre a quanto  autonomamente  stabilito,  nei
          limiti delle  risorse  disponibili  per  la  contrattazione
          integrativa, utilizzano gli strumenti di cui  all'art.  20,
          comma 1, lettere c), d), e)  ed  f),  nonche',  adattandoli
          alla specificita' dei propri  ordinamenti,  quelli  di  cui
          alle lettere a) e b). Gli incentivi di  cui  alle  predette
          lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a  valere  sulle
          risorse  disponibili  per  la   contrattazione   collettiva
          integrativa. 
              4. Nelle more dell'adeguamento di cui al  comma  1,  da
          attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle
          regioni e degli enti locali si  applicano  le  disposizioni
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; decorso il termine fissato  per  l'adeguamento  si
          applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino
          alla  data  di  emanazione  della  disciplina  regionale  e
          locale. 
              5. Entro il 31 dicembre 2011, le  regioni  e  gli  enti
          locali trasmettono, anche attraverso i loro  rappresentanti
          istituzionali,  i  dati  relativi  alla   attribuzione   al
          personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale  alla   Conferenza   unificata   che   verifica
          l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi
          di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2,  24,
          commi 1 e 2, 25, 26  e  27,  comma  1,  anche  al  fine  di
          promuovere l'adozione di eventuali misure di  correzione  e
          migliore adeguamento.».