Art. 5 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27
                        ottobre 2009, n. 150 
 
  1. L'articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l'adeguamento  dei
contratti collettivi integrativi e' necessario solo per  i  contratti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto
legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si
applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo
decreto. 
  2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si  applicano
dalla tornata contrattuale successiva a quella in  corso  al  momento
dell'entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in
particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46,
commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1,
del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche'  quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150, si veda la nota all'art. 4. 
              - Il testo dell'art. 41, commi da 1  a  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente: 
              «Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).
          - 1. Il potere di indirizzo nei confronti  dell'ARAN  e  le
          altre competenze relative alle procedure di  contrattazione
          collettiva  nazionale  sono  esercitati   dalle   pubbliche
          amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o
          rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore
          che  regolano  autonomamente  le   proprie   modalita'   di
          funzionamento  e  di  deliberazione.  In  ogni   caso,   le
          deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
          parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della  procedura
          di  contrattazione  collettiva  di  cui  all'art.  47,   si
          considerano definitive e non richiedono ratifica  da  parte
          delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
          amministrazioni del comparto. 
              2. E' costituito un  comitato  di  settore  nell'ambito
          della Conferenza delle Regioni, che esercita, per  uno  dei
          comparti di cui all'art. 40, comma 2, le competenze di  cui
          al comma 1, per le regioni, i relativi enti  dipendenti,  e
          le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale
          comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato
          dal Ministro del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali  per  le  competenze  delle   amministrazioni   del
          Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato  di
          settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei  Comuni
          italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)
          e dell'Unioncamere che esercita, per uno  dei  comparti  di
          cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui al comma  1,
          per  i  dipendenti  degli  enti  locali,  delle  Camere  di
          commercio e dei segretari comunali e provinciali. 
              3.  Per  tutte  le  altre  amministrazioni  opera  come
          comitato  di  settore  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri   tramite   il   Ministro    per    la    pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Al   fine   di
          assicurare la salvaguardia delle specificita' delle diverse
          amministrazioni  e  delle  categorie   di   personale   ivi
          comprese,  gli  indirizzi  sono  emanati  per  il   sistema
          scolastico,   sentito    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi
          ambiti di competenza, sentiti  i  direttori  delle  Agenzie
          fiscali,  la  Conferenza  dei  rettori  delle   universita'
          italiane;   le   istanze   rappresentative   promosse   dai
          presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici  non
          economici  ed  il  presidente   del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro. 
              4. Rappresentanti designati  dai  Comitati  di  settore
          possono   assistere   l'ARAN   nello   svolgimento    delle
          trattative. I comitati di  settore  possono  stipulare  con
          l'ARAN  specifici  accordi  per  i  reciproci  rapporti  in
          materia di contrattazione  e  per  eventuali  attivita'  in
          comune.  Nell'ambito  del  regolamento  di   organizzazione
          dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati
          di settore delle Regioni e degli enti locali  e  l'ARAN,  a
          ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 46, commi da 3 a 7, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche amministrazioni). - 1- 2. (Omissis). 
              3. L'ARAN cura le attivita' di studio,  monitoraggio  e
          documentazione     necessarie      all'esercizio      della
          contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
          ed invia al Governo, ai comitati di  settore  dei  comparti
          regioni e autonomie locali e  sanita'  e  alle  commissioni
          parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione  delle
          retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale  fine
          l'ARAN  si  avvale  della  collaborazione  dell'ISTAT   per
          l'acquisizione  di  informazioni  statistiche  e   per   la
          formulazione di modelli statistici di  rilevazione.  L'ARAN
          si avvale, altresi',  della  collaborazione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze che garantisce  l'accesso  ai
          dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
          Stato, del conto annuale del personale e  del  monitoraggio
          dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti  il
          costo del lavoro pubblico. 
              4. L'ARAN effettua  il  monitoraggio  sull'applicazione
          dei contratti collettivi nazionali e  sulla  contrattazione
          collettiva   integrativa   e   presenta   annualmente    al
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  ai  comitati  di
          settore, un rapporto in cui verifica  l'effettivita'  e  la
          congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
          legge, quelle di competenza della contrattazione  nazionale
          e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
          principali criticita'  emerse  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale ed integrativa. 
              5. Sono organi dell'ARAN: 
                a) il Presidente; 
                b) il Collegio di indirizzo e controllo. 
              6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e l'innovazione  previo  parere
          della  Conferenza  unificata.  Il  Presidente   rappresenta
          l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia  di  economia
          del lavoro, diritto del lavoro, politiche del  personale  e
          strategia   aziendale,   anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione,   nel    rispetto    delle    disposizioni
          riguardanti le incompatibilita' di cui al comma  7-bis.  Il
          Presidente dura  in  carica  quattro  anni  e  puo'  essere
          riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
          incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
          carattere  continuativo;   se   dipendente   pubblico,   e'
          collocato in aspettativa o  in  posizione  di  fuori  ruolo
          secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 
              7. Il collegio di indirizzo e controllo  e'  costituito
          da quattro componenti scelti tra  esperti  di  riconosciuta
          competenza in materia di relazioni sindacali e di  gestione
          del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
          e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di  essi
          sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
          pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   e   gli   altri   due,
          rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI  e  dalla  Conferenza
          delle  Regioni  e  delle  province  autonome.  Il  collegio
          coordina   la   strategia   negoziale   e    ne    assicura
          l'omogeneita',  assumendo   la   responsabilita'   per   la
          contrattazione collettiva e verificando che  le  trattative
          si svolgano in coerenza con le  direttive  contenute  negli
          atti di indirizzo. Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  il
          collegio  delibera   a   maggioranza,   su   proposta   del
          presidente. Il collegio dura in carica  quattro  anni  e  i
          suoi componenti possono essere riconfermati  per  una  sola
          volta. 
              7-bis. Non possono far parte del collegio di  indirizzo
          e controllo ne' ricoprire funzioni di  presidente,  persone
          che rivestano incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in
          partiti politici ovvero che ricoprano o  abbiano  ricoperto
          nei  cinque  anni  precedenti  alla   nomina   cariche   in
          organizzazioni  sindacali.  L'incompatibilita'  si  intende
          estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
          consulenza  con  le  predette  organizzazioni  sindacali  o
          politiche.    L'assenza    delle    predette    cause    di
          incompatibilita'  costituisce  presupposto  necessario  per
          l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia. 
              Commi da 8 a 13 (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 47 del citato decreto  legislativo
          n. 165 del 2001 e' il seguente: 
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni  rinnovo
          contrattuale. 
              2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni  di  cui
          all'art. 41, comma 2, emanati dai  rispettivi  comitati  di
          settore, sono sottoposti al  Governo  che,  nei  successivi
          venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per  quanto
          attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita'  con  le
          linee  di  politica  economica  e  finanziaria   nazionale.
          Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
          essere inviato all'ARAN. 
              3. Sono altresi' inviati  appositi  atti  di  indirizzo
          all'ARAN in tutti gli altri casi in cui  e'  richiesta  una
          attivita'  negoziale.  L'ARAN   informa   costantemente   i
          comitati di settore e il Governo  sullo  svolgimento  delle
          trattative. 
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'   trasmessa   dall'ARAN,
          corredata dalla prescritta relazione tecnica,  ai  comitati
          di settore ed al Governo entro  10  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'art.  41,
          comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo
          contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a
          carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.  Fino
          alla data di entrata in vigore dei  decreti  di  attuazione
          della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri
          puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio  del
          contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
          al comma 3 del medesimo art. 41, il parere e' espresso  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il  Ministro
          per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
              5.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
          interessate sulla copertura degli  oneri  contrattuali,  il
          giorno successivo l'ARAN trasmette la  quantificazione  dei
          costi contrattuali alla  Corte  dei  conti  ai  fini  della
          certificazione  di  compatibilita'  con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
          Corte  dei  conti  certifica  l'attendibilita'  dei   costi
          quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti  di
          programmazione e di bilancio. La Corte dei  conti  delibera
          entro   quindici   giorni    dalla    trasmissione    della
          quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali  la
          certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
          della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
          al comitato di settore e al Governo. Se  la  certificazione
          e'   positiva,   il   presidente   dell'ARAN    sottoscrive
          definitivamente il contratto collettivo. 
              6.  La  Corte  dei  conti   puo'   acquisire   elementi
          istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da  parte
          di tre esperti in materia di relazioni  sindacali  e  costo
          del  lavoro  individuati  dal  Ministro  per  la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  tramite  il  Capo   del
          Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il  Capo
          del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          nell'ambito di  un  elenco  definito  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel  caso  delle
          amministrazioni  di  cui   all'art.   41,   comma   2,   la
          designazione di due  esperti  viene  effettuata  dall'ANCI,
          dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle  province
          autonome. 
              7. In caso di certificazione non positiva  della  Corte
          dei conti le parti contraenti non  possono  procedere  alla
          sottoscrizione definitiva dell'ipotesi  di  accordo.  Nella
          predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con  il
          competente comitato di settore, che puo' dettare  indirizzi
          aggiuntivi, provvede alla riapertura  delle  trattative  ed
          alla  sottoscrizione  di  una  nuova  ipotesi  di   accordo
          adeguando   i   costi   contrattuali    ai    fini    delle
          certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della  nuova
          ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
          prevista  dai  commi  precedenti.  Nel  caso  in   cui   la
          certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
          contrattuali    l'ipotesi    puo'    essere    sottoscritta
          definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
          contrattuali non positivamente certificate. 
              8. I contratti e accordi collettivi nazionali,  nonche'
          le eventuali  interpretazioni  autentiche  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  oltre
          che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate. 
              9.  Dal  computo  dei  termini  previsti  dal  presente
          articolo sono esclusi  i  giorni  considerati  festivi  per
          legge, nonche' il sabato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 66, comma 3, del citato
          decreto legislativo n. 150 del 2009: 
              «3. All'art. 70, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  il  terzo,  il  quarto  ed  il  quinto
          periodo sono soppressi. L'Ente nazionale  aviazione  civile
          (ENAC),  l'Agenzia  spaziale  italiana  (ASI),  il   Centro
          nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione
          (CNIPA),   l'UNIONCAMERE   ed   il   Consiglio    nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro   (CNEL)   sono   ricollocati
          nell'ambito  dei  comparti   e   aree   di   contrattazione
          collettiva ai sensi dell'art.  40,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  n.  165  del  2001  e  ad  essi   si   applica
          interamente   il   Titolo   III   del   medesimo    decreto
          legislativo.».