Art. 6 
  
                          Norme transitorie 
  
  1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai
fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19,
comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti  locali
i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie  e
regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa
del personale  e  sull'utilizzo  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in  essere  al  9
marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro  scadenza,  fermo
restando la valutabilita' della conformita' dei  contratti  stessi  e
degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 
  
                             NAPOLITANO 
  
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio dei 
                            Ministri 
  
                            Brunetta, Ministro per la pubblica 
                            amministrazione e l'innovazione 
  
                            Tremonti, Ministro dell'economia e delle 
                            finanze 
  
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  degli  articoli  19  e  31  del  citato
          decreto  legislativo   n.   150   del   2009,   si   vedano
          rispettivamente le note agli articoli 2 e 3. 
              -  Il  testo  dell'art.  16,  comma   5,   del   citato
          decreto-legge n. 98 del 2011, e' il seguente: 
              «5. In relazione ai processi di  cui  al  comma  4,  le
          eventuali  economie  aggiuntive  effettivamente  realizzate
          rispetto a quelle gia' previste  dalla  normativa  vigente,
          dall'art.  12  e  dal  presente  articolo   ai   fini   del
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
          utilizzate annualmente, nell'importo  massimo  del  50  per
          cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50  per
          cento  destinato  alla  erogazione   dei   premi   previsti
          dall'art. 19 del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti  e
          dalle amministrazioni dotati di  autonomia  finanziaria  ad
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
          disposizione di cui al precedente periodo  non  si  applica
          agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
          o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
          Le risorse di cui al primo periodo sono  utilizzabili  solo
          se a consuntivo e' accertato,  con  riferimento  a  ciascun
          esercizio,   dalle    amministrazioni    interessate,    il
          raggiungimento degli obiettivi fissati per  ciascuna  delle
          singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma  4
          e i conseguenti risparmi. I risparmi sono  certificati,  ai
          sensi della normativa vigente,  dai  competenti  organi  di
          controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
          Ministeri  la  verifica  viene  effettuata  dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria   generale   dello   Stato   per   il   tramite,
          rispettivamente, dell'UBRRAC e  degli  uffici  centrali  di
          bilancio e dalla Presidenza del  Consiglio  -  Dipartimento
          della funzione pubblica.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  19  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.