ARTICOLO 10 Norme di origine Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo I. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano le disposizioni del protocollo I al fine di semplificare ulteriormente i concetti e i metodi impiegati per la determinazione dell'origine in base alle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM. Nel corso di tale riesame le parti prendono in considerazione l'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori che possono rendere necessaria una modifica delle disposizioni del protocollo I. Le eventuali modifiche sono introdotte mediante decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE.