(Accordo - Art. 10)
                             ARTICOLO 10 
 
                          Norme di origine 
 
Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme  alle
norme  di  origine  di  cui  al  protocollo  I.  Entro  cinque   anni
dall'entrata in vigore del presente accordo le parti  riesaminano  le
disposizioni del protocollo I al fine di semplificare ulteriormente i
concetti e i metodi impiegati per la determinazione  dell'origine  in
base alle esigenze di sviluppo degli Stati del CARIFORUM.  Nel  corso
di tale riesame le  parti  prendono  in  considerazione  l'evoluzione
delle tecnologie, dei processi di produzione e  di  tutti  gli  altri
fattori  che  possono   rendere   necessaria   una   modifica   delle
disposizioni del protocollo I. Le eventuali modifiche sono introdotte
mediante decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE.