(Accordo - Art. 103)
                            ARTICOLO 103 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
1.  La  presente  sezione  stabilisce  i  principi  del   quadro   di
regolamentazione   applicabile   a   tutti   i   servizi   finanziari
liberalizzati a norma del presente titolo, capi 2, 3 e 4. 
2. Ai fini del presente capo e dei capi 2, 3 e 4 del presente  titolo
si intende per: 
a)  "servizio  finanziario":  un   qualsiasi   servizio   di   natura
finanziaria offerto da un  prestatore  di  servizi  finanziari  della
parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. I servizi  finanziari
comprendono le seguenti attivita': 
A. servizi assicurativi e connessi 
1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): 
i) ramo vita; 
ii) ramo danni; 
2) riassicurazione e retrocessione; 
3) intermediazione assicurativa (ad esempio  attivita'  di  broker  e
agenzie); 
4) servizi accessori del settore assicurativo,  quali  i  servizi  di
consulenza, i servizi attuariali, di  valutazione  dei  rischi  e  di
liquidazione sinistri; 
B.   servizi   bancari   e   altri   servizi   finanziari    (esclusa
l'assicurazione): 
1) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico; 
2) prestiti di qualsiasi  tipo,  ivi  compresi  crediti  al  consumo,
crediti  ipotecari,   factoring   e   finanziamenti   di   operazioni
commerciali; 
3) leasing finanziario; 
4) tutti i servizi  di  pagamento  e  trasferimento  di  denaro,  ivi
comprese carte di  credito  e  di  addebito,  traveller's  cheques  e
bonifici bancari; 
5) garanzie e impegni; 
6) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa,
sul mercato ristretto o altrove, di: 
i) strumenti del mercato monetario (ivi compresi  assegni,  cambiali,
certificati di deposito); 
ii) valuta estera; 
iii)  prodotti   derivati,   ivi   compresi,   a   titolo   puramente
esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio; 
iv) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps
e contratti a termine (forward rate agreements); 
v) titoli trasferibili; 
vi) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi
i lingotti; 
7)  partecipazione  all'emissione  di  qualsiasi  genere  di  titoli,
compresi la sottoscrizione e il collocamento in  qualita'  di  agente
(in  forma  pubblica  o  privata)  nonche'  prestazione  di   servizi
collegati; 
8) intermediazione sul mercato monetario; 
9)  gestione  patrimoniale,  ad  esempio  gestione  di  cassa  o   di
portafoglio, tutte le forme di gestione di  investimenti  collettivi,
fondi pensione, servizi di custodia, di  deposito  e  amministrazione
fiduciaria; 
10) servizi di liquidazione  e  compensazione  relativi  a  attivita'
finanziarie, compresi titoli, prodotti  derivati  e  altri  strumenti
negoziabili; 
11) fornitura e trasmissione  di  informazioni  finanziarie,  nonche'
elaborazione di dati finanziari e relativo software; 
12)  servizi  finanziari  di  consulenza,  intermediazione  e  altro,
relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da  1
a 11, ivi comprese referenze  bancarie  e  informazioni  commerciali,
ricerche  e  consulenze  in  merito  a  investimenti  e   portafogli,
consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; 
b) "prestatore di servizi finanziari":  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica della parte CE o degli Stati del  CARIFORUM  firmatari  che
intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine  "prestatore
di servizi finanziari" non comprende pero' i soggetti pubblici; 
c) "soggetto pubblico": 
1) un'amministrazione pubblica, una  banca  centrale  o  un'autorita'
monetaria della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM  firmatario,  o
un soggetto di proprieta' della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM
firmatario o dai  medesimi  controllato,  che  svolga  principalmente
funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione  quindi
di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione  di
servizi finanziari su base commerciale; oppure 
2) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente  espletate  da
una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio  di  tali
funzioni; 
d)  "nuovo  servizio   finanziario":   un   servizio   di   carattere
finanziario,  compresi  i  servizi  connessi  a  prodotti  nuovi   ed
esistenti o alla modalita' di erogazione del  prodotto,  che  non  e'
fornito da alcun prestatore  di  servizi  finanziari  nel  territorio
della parte CE o degli Stati  del  CARIFORUM  firmatari,  ma  che  e'
fornito sul territorio dell'altra parte.