ARTICOLO 104 Misure prudenziali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali: a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.