(Accordo - Art. 104)
                            ARTICOLO 104 
 
                         Misure prudenziali 
 
1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare o
mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali: 
a) la  tutela  degli  investitori,  dei  titolari  di  depositi,  dei
titolari di polizze  o  dei  soggetti  nei  confronti  dei  quali  un
prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; 
b) la salvaguardia dell'integrita' e  della  stabilita'  del  proprio
sistema finanziario. 
2. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per la
parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari di rivelare informazioni
relative agli  affari  e  alla  contabilita'  di  singoli  clienti  o
informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso  soggetti
pubblici.