(Accordo - Art. 108)
                            ARTICOLO 108 
 
                        Eccezioni specifiche 
 
1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE  e
gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari,  ivi  compresi  loro  soggetti
pubblici,  svolgano  o  forniscano  in  via   esclusiva,   sul   loro
territorio, attivita' o servizi  che  facciano  parte  di  un  regime
pensionistico  pubblico  o  di  un  regime   di   sicurezza   sociale
obbligatorio, fatta eccezione per le  attivita'  che  possono  essere
svolte  da  prestatori  di  servizi  finanziari  in  concorrenza  con
soggetti pubblici o con istituzioni private secondo  quanto  previsto
dalla regolamentazione interna della  parte  CE  o  dello  Stato  del
CARIFORUM firmatario interessato. 
2.  Nessuna  disposizione  del  presente  accordo  si  applica   alle
attivita' svolte da una banca centrale o da un'autorita' monetaria  o
da  qualsiasi  altro  soggetto  pubblico  nel  quadro  di   politiche
monetarie o di cambio. 
3. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE  e
gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari,  ivi  compresi  loro  soggetti
pubblici,  svolgano  o  forniscano  in  via   esclusiva,   sul   loro
territorio, attivita' o  servizi  per  conto  o  con  la  garanzia  o
utilizzando le risorse finanziarie della parte CE o dello  Stato  del
CARIFORUM firmatario interessato o di loro soggetti pubblici.