(Accordo - Art. 111)
                            ARTICOLO 111 
 
            Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali 
 
Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE  o
gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o  introducono
misure appropriate volte a impedire che i fornitori, soprattutto  nel
quadro delle reti di  distribuzione  turistica(1),  possano  influire
sostanzialmente sulle condizioni di  partecipazione  al  mercato  dei
servizi  turistici  ponendo   o   mantenendo   in   essere   pratiche
anticoncorrenziali quali, tra l'altro, l'abuso di posizione dominante
mediante l'imposizione di prezzi non equi, le clausole di  esclusiva,
il  rifiuto  di  negoziare,  le  vendite  vincolate,  le  restrizioni
quantitative o l'integrazione verticale. 
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(1) Ai fini  della  presente  sezione,  per  "reti  di  distribuzione
turistica" si intendono gli operatori turistici e altri grossisti del
turismo  (in  partenza  e  in  arrivo),  i  sistemi   telematici   di
prenotazione  e  i  sistemi  di  distribuzione  globale  (anche   non
collegati a compagnie aeree o forniti via Internet),  le  agenzie  di
viaggio e altri distributori di servizi turistici.