(Accordo - Art. 119)
                            ARTICOLO 119 
 
                        Obiettivo e principi 
 
1. Le parti, riconoscendo che il commercio  elettronico  migliora  le
possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo
sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda  i
problemi posti dalle disposizioni del presente titolo. 
2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve
essere  pienamente   compatibile   con   le   piu'   rigorose   norme
internazionali di protezione dei dati, in modo che sia  garantita  la
fiducia degli utenti in questa modalita' di commercio. 
3. Le parti  convengono  che  la  consegna  per  via  elettronica  e'
considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3  del  presente
titolo, non assoggettabile a dazi doganali.