ARTICOLO 12 Classificazione delle merci Alle merci oggetto del presente accordo si applica la classificazione di cui al sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci ("SA"), secondo le norme di classificazione ad esse applicabili. Il comitato speciale per la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi previsto dall'articolo 36 tratta le questioni inerenti alla classificazione delle merci che insorgono nel corso dell'applicazione del presente accordo.