(Accordo - Art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
                     Classificazione delle merci 
 
Alle merci oggetto del presente accordo si applica la classificazione
di cui al sistema armonizzato di designazione  e  di  codifica  delle
merci  ("SA"),  secondo  le  norme   di   classificazione   ad   esse
applicabili. Il comitato speciale per la cooperazione doganale  e  la
facilitazione  degli  scambi  previsto  dall'articolo  36  tratta  le
questioni inerenti alla classificazione delle merci che insorgono nel
corso dell'applicazione del presente accordo.