(Accordo - Art. 121)
                            ARTICOLO 121 
 
                            Cooperazione 
 
1.  Le  parti   riconoscono   l'importanza   della   cooperazione   e
dell'assistenza  tecnica  per  completare  la  liberalizzazione   dei
servizi e degli investimenti, sostenere gli sforzi  degli  Stati  del
CARIFORUM firmatari volti al rafforzamento della  loro  capacita'  di
prestazione di servizi, agevolare l'attuazione degli impegni previsti
dal presente titolo e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 
2.  Nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'articolo  7,  le  parti
convengono  di  cooperare,  anche  predisponendo  un   sostegno   per
l'assistenza  tecnica,  la  formazione  e  il   rafforzamento   delle
capacita', per quanto riguarda: 
a) il miglioramento della capacita' dei prestatori di  servizi  degli
Stati del  CARIFORUM  firmatari  di  raccogliere  informazioni  sulle
disposizioni regolamentari e sulle norme della  parte  CE  a  livello
comunitario,  nazionale  e  subnazionale  e  di  conformarsi  a  tali
disposizioni e norme; 
b) il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di
servizi degli Stati del CARIFORUM firmatari, per quanto  concerne  in
particolare la commercializzazione dei servizi turistici e culturali,
le esigenze delle piccole  e  medie  imprese,  il  franchising  e  la
negoziazione di accordi di mutuo riconoscimento; 
c) la facilitazione del dialogo e dell'interazione tra  i  prestatori
di servizi della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari; 
d) la soddisfazione dei bisogni di qualita' e norme in  quei  settori
nei quali gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno assunto  impegni  a
norma del presente accordo, tenendo conto  dei  mercati  nazionali  e
regionali e degli scambi commerciali tra le parti, anche al  fine  di
garantire la partecipazione all'elaborazione e all'adozione di  norme
sul turismo sostenibile; 
e) l'elaborazione e l'attuazione di regimi  normativi  applicabili  a
livello regionale del CARIFORUM a settori  di  servizi  specifici,  e
negli Stati del CARIFORUM firmatari a quei  settori  nei  quali  essi
abbiano assunto impegni a norma del presente accordo; 
f) l'istituzione di meccanismi per la promozione degli investimenti e
delle joint venture tra prestatori di servizi della parte CE e  degli
Stati  del  CARIFORUM  firmatari,  nonche'  il  rafforzamento   delle
capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti negli  Stati
del CARIFORUM firmatari.