(Accordo - Art. 122)
                            ARTICOLO 122 
 
                         Pagamenti correnti 
 
Nel rispetto di quanto disposto  dall'articolo  124,  gli  Stati  del
CARIFORUM firmatari e la parte CE si impegnano a non  imporre  alcuna
restrizione  e  a  consentire  che  tutti  i  pagamenti  relativi   a
operazioni correnti tra residenti della parte CE e  degli  Stati  del
CARIFORUM vengano effettuati in una valuta liberamente convertibile.