(Accordo - Art. 124)
                            ARTICOLO 124 
 
                       Misure di salvaguardia 
 
1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti  di
capitali tra le parti causino o rischino di causare serie difficolta'
al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno  o  piu'
Stati del CARIFORUM o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea,
la  parte  CE  o  lo  Stato  o  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari
interessati possono applicare ai movimenti di capitali le  misure  di
salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non  superiore  a
sei mesi. 
2. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' immediatamente informato in
merito all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia  e,  non  appena
possibile, in merito a un calendario per la loro soppressione.