(Accordo - Art. 126)
                            ARTICOLO 126 
 
                              Principi 
 
Le parti riconoscono l'importanza di un sistema di libera concorrenza
senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali.  Riconoscono  che
le pratiche commerciali  anticoncorrenziali  sono  potenzialmente  in
grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati  e  in  genere
compromettono  i  vantaggi  derivanti  dalla  liberalizzazione  degli
scambi. Convengono pertanto che sono incompatibili  con  il  corretto
funzionamento del presente  accordo  le  pratiche  restrittive  della
concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse  incidano  sugli
scambi tra le parti: 
a) gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che  abbiano  per
oggetto o per effetto  di  impedire  o  di  ridurre  notevolmente  la
concorrenza nell'intero territorio o in una parte  considerevole  del
territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM; 
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu'  imprese,  di  una
posizione dominante sul mercato nell'intero territorio o in una parte
considerevole del  territorio  della  parte  CE  o  degli  Stati  del
CARIFORUM.