ARTICOLO 126 Principi Le parti riconoscono l'importanza di un sistema di libera concorrenza senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e in genere compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi. Convengono pertanto che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le parti: a) gli accordi e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire o di ridurre notevolmente la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante sul mercato nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM.