ARTICOLO 127 Attuazione 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo disporranno di leggi applicabili alle restrizioni della concorrenza di loro competenza e degli organismi di cui all'articolo 125, paragrafo 1. 2. Dall'entrata in vigore delle leggi di cui al paragrafo 1 e dall'istituzione degli organismi di cui al medesimo paragrafo, le parti applicano il disposto dell'articolo 128. Esse convengono altresi' di riesaminare il funzionamento del presente capo decorso un periodo di sei anni dall'applicazione dell'articolo 128 destinato al rafforzamento della fiducia tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza.