(Accordo - Art. 127)
                            ARTICOLO 127 
 
                             Attuazione 
 
1. Le parti e gli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  garantiscono  che
entro  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo
disporranno di leggi applicabili alle restrizioni  della  concorrenza
di loro  competenza  e  degli  organismi  di  cui  all'articolo  125,
paragrafo 1. 
2. Dall'entrata in vigore  delle  leggi  di  cui  al  paragrafo  1  e
dall'istituzione degli organismi di cui  al  medesimo  paragrafo,  le
parti  applicano  il  disposto  dell'articolo  128.  Esse  convengono
altresi' di riesaminare il funzionamento del presente capo decorso un
periodo di sei anni dall'applicazione dell'articolo 128 destinato  al
rafforzamento della fiducia tra le rispettive autorita' garanti della
concorrenza.