ARTICOLO 128 Scambio di informazioni e cooperazione in materia di tutela della concorrenza 1. Ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza la propria disponibilita' a cooperare in materia di attivita' a tutela della concorrenza. Cio' non impedisce alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di assumere decisioni autonome. 2. Le autorita' garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'efficace applicazione del rispettivo diritto della concorrenza. Gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza che si applicano in ciascuna delle parti e negli Stati del CARIFORUM firmatari. 3. Ogni autorita' garante della concorrenza puo' comunicare alle altre autorita' garanti della concorrenza le informazioni in suo possesso dalle quali risulti che nel territorio dell'altra parte sono poste in essere pratiche commerciali anticoncorrenziali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. L'autorita' garante della concorrenza di ciascuna parte decide quale sia la forma di scambio di informazioni in base alle proprie migliori pratiche. Inoltre ciascuna autorita' garante della concorrenza puo' - nei seguenti casi - informare le altre autorita' garanti della concorrenza in merito ai procedimenti da essa promossi a tutela della concorrenza: i) l'attivita' oggetto di accertamenti si svolge interamente o prevalentemente nella giurisdizione di competenza di una delle altre autorita' garanti della concorrenza; ii) il provvedimento di cui e' probabile l'adozione imporrebbe il divieto di una determinata condotta nel territorio dell'altra parte o degli Stati del CARIFORUM firmatari; iii) l'attivita' oggetto di accertamenti riguarda una condotta che si ritiene sia stata imposta, favorita o approvata dall'altra parte o dagli Stati del CARIFORUM firmatari.