(Accordo - Art. 136)
                            ARTICOLO 136 
 
               Cooperazione scientifica e tecnologica 
 
1. Le parti  promuovono  la  partecipazione  dei  loro  organismi  di
ricerca e sviluppo tecnologico alle  attivita'  di  cooperazione  nel
rispetto delle loro  norme  interne.  Le  attivita'  di  cooperazione
possono assumere le seguenti forme: 
a) iniziative congiunte di sensibilizzazione riguardanti i  programmi
della  Comunita'  europea  per  il  potenziamento   delle   capacita'
scientifiche  e  tecnologiche,  anche  in  merito   alla   dimensione
internazionale del settimo programma quadro  di  ricerca  e  sviluppo
tecnologico (7PQ) e, se del caso, in merito  ai  possibili  programmi
che gli succederanno; 
b) reti comuni di ricerca in settori di interesse condiviso; 
c) scambi di ricercatori e  di  esperti  al  fine  di  promuovere  la
preparazione di progetti e  la  partecipazione  al  7PQ  e  ad  altri
programmi di ricerca della Comunita' europea; 
d) riunioni comuni su temi scientifici per  favorire  gli  scambi  di
informazioni e l'interazione e individuare ambiti di ricerca comune; 
e) la promozione di studi  scientifici  e  tecnologici  avanzati  che
contribuiscano allo sviluppo sostenibile a lungo termine di  entrambe
le parti; 
f) lo sviluppo di contatti tra i settori pubblico e privato; 
g) la  valutazione  delle  iniziative  comuni  e  la  diffusione  dei
risultati; 
h) il dialogo  politico,  scambi  di  informazioni  e  di  esperienze
scientifiche e tecnologiche a livello regionale; 
i) lo scambio  di  informazioni  a  livello  regionale  su  programmi
scientifici e tecnologici regionali; 
j)   la   partecipazione   alle   comunita'   della   conoscenza    e
dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia. 
2. Un'attenzione  particolare  sara'  rivolta  al  rafforzamento  del
potenziale umano quale base durevole  dell'eccellenza  scientifica  e
tecnologica  e  all'instaurazione  di  legami  sostenibili  tra   gli
ambienti scientifici e tecnologici delle parti a livello nazionale  e
regionale. 
3. Sono se del caso associati alla cooperazione i centri di  ricerca,
gli istituti di  istruzione  superiore  e  altre  parti  interessate,
comprese le micro, piccole e medie imprese, ubicate nelle parti. 
4. Le  parti  promuovono  la  partecipazione  dei  propri  rispettivi
organismi ai programmi scientifici e tecnologici dell'altra parte per
raggiungere un'eccellenza scientifica reciprocamente vantaggiosa  nel
rispetto  delle   rispettive   disposizioni   che   disciplinano   la
partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi.